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26/04/2007 - DIRITTO AMMINISTRATIVO: Edilizia: poteri repressivi e obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ( TAR Campania-Napoli, decisione 04.12.2006 n° 10359 ).

La regola posta dall’art. 7 della L. n. 241/1990 che impone alle pp.aa. l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, non subisce eccezione nel caso di esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi. Così ha stabilito il Tar Campania Napoli con la sentenza n. 10359 del 4 dicembre 2006.I giudici campani hanno evidenziato come la giurisprudenza abbia sottolineato, in più occasioni, che “è illegittimo l’ordine di demolizione di un manufatto se non preceduto dall’avviso dell’avvio del relativo procedimento, ai sensi dell’art. 7 L. n. 7.8.1990, n. 241” (cfr. Tar Campania, 9737/2004; 5353/2005; 5559/2005; CdS, V, 1095/2003).
Tale orientamento, ad avviso del Tar, è confermato anche dalle modifiche introdotte alla L. n. 241/1990 dalla L. n. 15/2005; e, infatti, dal quadro normativo complessivo si evince la chiara intenzione del legislatore di estendere, in via ordinaria, l’applicazione delle garanzie procedimentali di cui agli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990 anche agli atti a contenuto vincolato, mentre la violazione di tali garanzie è ininfluente nei soli casi in cui, dal punto di vista fattuale e/o giuridico, risulti superfluo ogni apporto collaborativo degli interessati rispetto al contenuto precettivo delle determinazioni da assumere.Nel caso di specie, poi, il Comune resistente, non essendosi costituito in giudizio, non ha dimostrato, in conformità al nuovo schema probatorio introdotto dalla Legge 15/2005, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.